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RIARDO / ROCCHETTA E CROCE – “Fonte del monte”, Ferrarelle voleva una nuova concessione mineraria. La regione dice no: serve gara pubblica. E il Tar conferma la bocciatura

RIARDO / ROCCHETTA E CROCE – La Ferrarelle spa voleva “coltivare” una nuova concessione mineraria  – “Fonte del monte”  per estrarre altra acqua dalla ricca e pregiata falda riardese e della vicina Rocchetta e  Croce.   La regione Campania però ha detto “no” perchè, in sostanza,  serve una gara ad evidenza pubblica.  l colosso delle acque minerali che fa riferimento alla famiglia Pontecorvo ha proposto ricorso al Tar. I giudici amministrativi però hanno confermato la scelta della Regione, bocciando il ricorso proposto da Ferrarelle spa.

Così Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  (Sezione Settima)  ha pronunciato sentenza  sul ricorso 5800 del 2013, proposto da: Ferrarelle Spa,  contro la Regione Campania per l’annullamento  del decreto dirigenziale regionale n.28 del 2013 avente ad oggetto istanza di rilascio della concessione per lo sfruttamento di giacimento di acque minerali da denominarsi “Fonte del monte”.

La  Ferrarelle si duole che l’amministrazione regionale campana abbia denegato la sua istanza di concessione delle acque minerali di cui ai due pozzi produttivi (FM1 e FM2) individuati a seguito di positive ricerche autorizzate, svolte nei Comuni casertani di Riardo e Rocchetta e Croce;

“Rilevato che – scrivo i giudici – la principale e pluriarticolata doglianza si concreta nella critica alla scelta della predetta amministrazione regionale di ritenere necessaria una gara ad evidenza pubblica per la selezione del concessionario di coltivazione di acque minerali individuate a seguito di ricerche geologiche;  preso atto che con recente sentenza n. 2152/2014 -da cui non vi è motivo di discostarsi- questa Sezione ha affermato la necessità della gara, anche in disapplicazione della normativa regionale di settore, così risolvendo il punto nodale di quella controversia consistente “nello stabilire se la concessione demaniale sia da rinnovare secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale n. 8 del 2008 e dal relativo regolamento di attuazione n. 10 del 2010, ovvero se sia necessario bandire una gara pubblica in base agli obblighi di matrice comunitaria, con disapplicazione delle norme regionali che prevedono la riassegnazione del titolo al concessionario uscente”. Tale principio guida se da un lato “travolge” la legislazione regionale (anche eventualmente quella in itinere, diligentemente segnalata dalla difesa della ricorrente), parimenti si applica (come nella presente fattispecie) a chi chieda una concessione, dopo aver esperito favorevolmente la fase delle indagini geotecniche: la controparte Regione non nega, in tesi, che la posizione di tale soggetto, nella sua attuale veste di ricorrente, vada di sicuro valorizzata o indennizzata, ma sempre, si ribadisce, nell’ambito della gara e non prescindendo dalla stessa;

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa le spese.

 

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