Ultim'ora

Sessa Aurunca – Comune, dipendente demansionato: il giudice boccia il ricorso di Valletta. Giusta la scelta di Sasso

Sessa Aurunca – Il giudice del lavoro di Santa Maria Capua Vetere ha bocciato il ricorso presentato da Umberto Valletta, contro il municipio di Sessa Aurunca.  Il dipendente di ruolo del comune di Sessa Aurunca, con inquadramento nella categoria professionale “D”, posizione economica 4, di cui al CCNL per il personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31.03.1999, adiva il  Tribunale con richiesta di accoglimento delle seguenti domande avanzate nei confronti del Comune di Sessa Aurunca:

a) accertare e dichiarare la illegittimità, nullità ed inefficacia della revoca di fatto dall’incarico di Responsabile del Settore AA.GG. e Segreteria disposta in data 22.9.2016 nei confronti del ricorrente per tutte le motivazioni di cui in premessa, e, previo annullamento del Decreto Prot. 0016090 del 22.9.2016 di nomina della signora Maria Rosaria Daniele e/o degli eventuali atti presupposti, disporre la immediata reintegra del ricorrente nell’incarico apicale di Responsabile del Settore AA.GG. e Segreteria, con eventuale assegnazione della responsabilità di altro Settore per la corretta applicazione della rotazione straordinaria ex art. 16 comma 1 lettera 1 quater del D. Lgs. 165/2001, e con ogni conseguenza di ordine normativo, retributivo e contributivo;

b) accertare e dichiarare la illegittimità, nullità ed inefficacia del provvedimento di rotazione straordinaria per mobilità intersettoriale di cui alla delibera di G.C. n. 170/E.I. del 27.12.2016 ed al prot. 59 del 02.01.2017 per tutte le motivazioni di cui in premessa, e, previo annullamento degli stessi, reintegrare il ricorrente nel ruolo di Responsabile del Servizio Amministrativo del Settore Utilizzo del Territorio, e con ogni conseguenza di ordine normativo, retributivo e contributivo;

c) per effetto di quanto richiesto ed accertato al capi che precedono, condannare il Comune di Sessa Aurunca al risarcimento dei danni tutti subiti dal ricorrente sia di natura patrimoniale così come indicati in premessa e quantificati in €.71.335,45 o in quella diversa anche maggiore somma che si riterrà di giustizia e sia di natura non patrimoniale parimenti così come indicati in premessa e da liquidarsi in via equitativa: il tutto oltre interessi e danno da rivalutazione monetaria;

d) vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.

Il giudice della sezione lavoro del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha respinto il ricorso nella sua interezza, bocciando così le richieste avanzate da Valletta. Contestualmente il giudice ha convalidato l’azione messa in campo dall’amministrazione comunale sessana, oggi come allora, guidata dal sindaco Silvio Sasso

Guarda anche

Falciano del Massico / Mondragone – Spaccio di droga mentre sta ai domiciliari, arrestato 25enne

Falciano del Massico / Mondragone – I carabinieri del reparto territoriale di Mondragone, guidati dal …