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VAIRANO PATENORA – Vertenza Lanfredi, Moreno: “non c’è copertura finanziaria. L’ente rischia il dissesto”

VAIRANO PATENORA – Il consigliere Raffaele Moreno in ordine alla proposta di deliberazione relativa alla vertenza Lanfredi Anna ed al riconoscimento, ai sensi degli artt. 193 e 194 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, del debito fuori bilancio dell’importo di Euro 276.680,14 e al parere reso dal revisore contabile sul riequilibrio del bilancio ,dichiara quanto segue. “Il debito fuori bilancio Lanfredi deriva da un giudizio civile che ha visto il suo accoglimento nel novembre 2013 con sentenza n° 4151/2013 della Corte di Appello di Napoli che ha condannato il Comune di Vairano a risarcire alla Lanfredi la somma di Euro 138.594,11e le spese del doppio grado di giudizio liquidate, quanto al primo grado, ad Euro 6.620,00 e, quanto al secondo grado, ad Euro 7.480,00 e così a complessivi Euro 152.694,11. Alla luce di detta sentenza, quindi, il Sindaco avrebbe dovuto provvedere tempestivamente, sin dal novembre 2013, a portare in Consiglio comunale, anche su espressa sollecitazione del Segretario comunale, dei Responsabili del Servizio Economico-Finanziario ed Ufficio Legale, la deliberazione di riconoscimento della legittimità di detto debito, in quanto derivante da sentenza esecutiva ex lege. Inoltre, sempre nel 2013, avrebbe dovuto inviare la delibera di riconoscimento del debito alla Procura regionale della Corte dei Conti per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrativo contabili, secondo il disposto dell’art. 23, comma 5, L. n. 289/2002. Tutto ciò non è avvenuto nei tempi e nei termini previsti dalla normativa in vigore che stabilisce che nel caso di sentenze esecutive sussiste l’obbligo di procedere con tempestività alla convocazione del Consiglio comunale per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione ed ulteriori spese legali. E difatti il debito Lanfredi venendo riconosciuto dopo cinque anni dalla pronunciadella sentenza 4151/2013ha maturato tra interessi, rivalutazione e spese legali, ulteriori123.986,03Euroa carico dei cittadini vairanesi calcolati al 1° maggio 2018 che si vanno ad aggiungere ai Euro 152.694,11 liquidati in sentenza. Ma non è tutto, perché nel riconoscimento del debito non vengono indicate – né nella proposta di deliberazione portata all’esame del Consiglio, né nel parere del revisore contabile – le fonti di copertura di detto debito parlandosi, genericamente, di una proposta di transazione con il relativo importo, di cui, però, non si rinviene lo schema già sottoscritto dalle parti da sottoporre al Consiglio comunale per l’approvazione. In altri termini, il Sindaco Cantelmo sarebbe dovuto venire in Consiglio comunale con lo schema di transazione già accettato e firmato dalle parti, con l’indicazione dell’importo transatto, con il piano di rientro del debito e con l’indicazione esatta della copertura finanziara, precisandosi che la transazione non può essere stipulata e quantificata successivamente stante l’atto di precetto che intima il Comune di pagare il debito entro 10 giorni dalla notifica, e ciò impedisce anche che il piano di rientro del debito possa essere spalmato, su iniziativa del Comune debitore e senza l’assenso del creditore, sugli esercizi finanziari del 2019 e 2020 perché ciò non farebbe che far lievitare ulteriormente gli interessi. Lo stesso dicasi per l’importo di 140.680,14 Euro che – a dire dell’Amministrazione –  dovrebbe rivenire dall’alienazione di beni del patrimonio comunale, presumibilmente, dalla vendita di quello che doveva essere il centro sportivo denominato “Corvi e Acquerelli” posto in località Marzanello. Trattasi solo di un mero proposito di vendita, anch’esso del tutto generico ed aleatorio perché, allo stato, di detto bene immobile,non è stata avviata nessuna procedura di vendita, traducendosi in un mero atto emulativo che non garantisce la valida ed effettiva copertura finanziaria del debito.Alla luce delle considerazioni che precedono, si può concludere che stante la genericità e aleatorietà degli impegni assunti, non c’è nessuna effettiva copertura al debito. In realtà, la sofferenza finanziaria del Comune di Vairano è nota da tempo ed è più che evidente perché,a fronte di un creditocerto, liquido ed esigibile di Euro 276.680,14 che non consente deroghe e/o rinvii di sorta, l’Ente sta dimostrando di non essere in grado di onorare non riuscendo a trovare nessuna immediata risorsa per soddisfarlo, per cui, a norma dell’art. 244, comma 1, parte seconda, del Tuel, il Comune versa in stato di reale dissesto anche alla luce della richiamata norma che testualmente stabilisce: Si ha stato di dissesto finanziario se … esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi di cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all’articolo 193, nonché con le modalità di cui all’articolo 194 per le fattispecie ivi previste, ossia assolvendo concretamente ed effettivamente al pagamento all’avente diritto. Pertanto,stando così le cose, vi sono gli estremi – di fatto e di diritto – per la dichiarazione del dissesto finanziario, per l’accertata impossibilità di far fronte al debito,né con il mezzo ordinario del ripristino del riequilibrio di bilancio, né con lo strumento del debito fuori bilancio. Alla luce del surriportato ed allarmante quadro economico finanziario, l’organo di revisione contabile nulla ha osservato, ma, anzi, ha incredibilmente formulato parere favorevole [!?!] sulla proposta di deliberazione, con grave responsabilità e inadempienza dello stesso revisore, perché siffatto stanziamento complessivo spalmato su due esercizi finanziari – senza alcuna specifica e concreta indicazione della copertura e senza alcuno schema di transazione già perfezionato nei termini innanzi precisati – costituisce atto fuori da ogni regola contabile e assolutamente insensato. A fronte di ciò, anziché il parere favorevole, il revisore avrebbe dovuto muovere rilievinegativi,non consentendo la proposta di delibera il permanere degli equilibri di bilancio ed arrecando ulteriore danno erariale alle casse comunali e il parere del revisore contabile sarà portato all’attenzione degli organi sovraordinati per le eventuali azioni di responsabilità anche nei suoi confronti. Vi è inoltre il problema del ricorso per cassazione, proposto dall’amministrazione a seguito della soccombenza in appello, che comunque non avrebbe impedito il riconoscimento sin dal 2013 del debito fuori bilancio per arrestare la procedura esecutiva e impedire la lievitazione di interessi, rivalutazione e spese legali a danno dell’Ente locale. E’ accaduto, invece, che si è proceduto al solo ricorso per cassazione che è stato anche dichiarato inammissibile con ordinanza n° 25851/2017 per inescusabile errore professionale del difensore officiato dal Comune di Vairano,con condanna dell’Ente ad ulteriore 11.004,78 Euro di spese legali, mentre, anziché rivalersi per responsabilità professionale nei confronti dell’avvocato che ha difeso il Comune, con determina n° 3 del 23/4/2018 del Settore Legale si è disposta la liquidazione di 4.294,45 Euro per compenso. Tutto ciò avrebbe imposto un’assunzione di responsabilità da parte del Consiglio comunale che ha invece avallato tale disinvolta amministrazione ed approvato la proposta di deliberazione che ora passerà al vaglio della Corte dei Conti che ha già aperto la relativa vertenza per danno erariale”.

 

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un commento

  1. Mario De Quattro

    A mio opinabile avviso una brutta gatta da pelare per l’ente e speriamo non per la cittadinanza, a causa del grave errore commesso dall’Amministrazione Comunale nel 2013, stante quanto riscontrabile “leggo e comprendo” agli atti del Comune. Ciò premesso è opportuno leggere questo breve trafiletto per capire cosa l’Amministrazione Cantelmo avrebbe dovuto fare ed inspiegabilmente non ha fatto!
    “CONTABILITÀ E BILANCIO del 15-01-2018 – La sentenza esecutiva anche di primo grado impone all’ente il debito fuori bilancio
    Di fronte a una sentenza esecutiva, ancorché di primo grado, sussiste l’obbligo per l’ente di riconoscere il relativo debito con le modalità stabilite dall’articolo 194, comma 1, lettera a), del Tuel. Questo obbligo decorre, in un’ottica prudenziale, dalla data del deposito della sentenza di condanna, cioè dal momento del giuridico perfezionamento della relativa pubblicazione”. (Corte dei Conti Lombardia con la deliberazione n. 326/2017).
    Non credo serva aggiungere altro…