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Caiazzo – Caso Decò, il Tar non concede alcuna sospensiva: l’attività è abusiva. Va chiusa. Pena il sequestro

Caiazzo – Il tribunale amministrativo della Campania ha scritto un nuovo importante capitolo nella vicenda del supermercato Decò di Caiazzo. I giudici amministrativi infatti hanno respinto la richiesta di sospensiva avanzata dalla Iper Volturno, contro contro il comune di Caiazzo e la Golden Market. Con sentenza del Consiglio di Stato n. 255 del 17.1.2018 venivano annullati i titoli abilitativi ivi compresa l’autorizzazione commerciale n. 1 del 2011. Il Dirigente comunale pensava che vi fosse un atto da (poter e/o dover) annullare in quanto gli stessi erano già venuti meno all’indomani della sentenza (metaforicamente si scriveva nel precedente articolo: è come se si volesse uccidere un uomo già morto).
Dopo di chè  sono state lette le cose più disparate su tutte le testate giornalistiche on line e non solo. Oggi, noi di  paesenews raccontiamo in anteprima la verità dei fatti. Allorquando il Supremo Giudice annulla tutti gli atti impugnati ed ordina nella parte finale alle Amministrazioni di eseguire la sentenza (che è immediatamente esecutiva) impone alle Amministrazioni tutte coinvolte in giudizio di prendere atto della caducazione di tutti gli atti impugnati e travolti dalla sentenza. Vale a dire, venuti meno i titoli tutti, si impone alle Amministrazioni coinvolte di:

  • adottare una Ordinanza di demolizione, ai sensi dell’art. 31, D.p.r. n. 380/01 (da parte del responsabile del Settore Edilizia ed Urbanistica del comune) assegnando alla Ipervolturno il termine (90 giorni contemplato dalla norma) per la rimozione spontanea delle opere abusive (ovvero, tutto lo stabile) ed, in mancanza, acquisire il bene al patrimonio comunale;
  • adottare una Ordinanza dichiarativa, ovvero, di sola presa d’atto del venir meno dell’autorizzazione commerciale (da parte del responsabile del Settore Commercio del comune) non già una Ordinanza di accertamento;
  • adottare un provvedimento di chiusura dello stabilimento da parte del Dirigente del Settore Veterinario ASL stante il venir meno dei requisiti sanitari connessi alla vendita di prodotti alimentari;
  • adottare, in caso di attentato alla salute pubblica e nel silenzio del Dirigente Asl, Ordinanza sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50, T.U. enti locali.
  • Ogni arguta (?!) considerazione, strategia e mossa (anche politico/elettorale) si è risolta in una non nulla, così come acclarato oggi dal TAR Campania che ha respinto la richiesta cautelare di sospensione avanzata dalla Ipervolturno srl.

Da domani l’attività, rivivendo gli effetti dell’Ordinanza dir.le n. 10 del 12.3.2018, va chiusa pena l’inevitabile sequestro.

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