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VAIRANO PATENORA – La banca si rifiuta di cambiare proprio assegno circolare, il cliente la denuncia e la cita per danni

VAIRANO PATENORA – Cambio di assegno circolare: diritto del cittadino o facoltà della Banca.  L’assegno circolare consiste in un impegno espresso dalla Banca emittente di “pagare a vista” alla persona specificata sul titolo l’importo indicato sullo stesso.  Quindi, a differenza dell’assegno bancario è la banca stessa, che ha già introitato il controvalore del titolo, ad impegnarsi ad effettuare il pagamento “a vista”  al legittimo beneficiario.  Questo in teoria; nella pratica il cambio di un assegno circolare, soprattutto se l’importo portato dal titolo supera la soglia di € 1.000,00 diventa difficilmente realizzabile. Infatti, quando la Banca vuole, a dispetto delle esigenze di liquidità del beneficiario, spesso gli chiede di aprire un conto e/o un deposito a risparmio; negli altri casi oppone un secco rifiuto al cambio dell’assegno. Si badi bene, si parla di cambio quando ci si riferisce ad assegni circolari emessi dalla stessa Banca alla quale ci si rivolge e/o a banche del gruppo di appartenenza di quella emittente, negli altri casi di parla di negoziazione di assegni.  Per la normativa vigente, il rifiuto di alcune Banche al cambio di assegni circolari di propria emissione è contrario alla legge e, quindi, illegittimo. La premessa che precede è indispensabile per palesare quanto accaduto al Banco di Napoli di Vairano Scalo. Ce ne riferisce l’avvocato Pasquale Di Pietrantonio che congiuntamente all’avvocato Adele Cortellessa, stanno difendendo la Impredil s.r.l. (in liquidazione con sede in Venafro rappresentata da Domenico Boiano) che si è vista rifiutare dal Banco di Napoli di Vairano Scalo il cambio di un assegno circolare di € 5.423,00 emesso da una Filiale del Gruppo di Appartenenza. Nei fatti, il legale rappresentante della Impredil srl, avendo necessità di monetizzare l’assegno per inderogabili esigenze aziendali, aveva interloquito più volte, direttamente e a mezzo legale, con l’agenzia del Banco di Napoli di Vairano Scalo. L’esigenza della Società era aprire un conto “senza convenzione assegni” ove far canalizzare bonifici e/o, in alternativa, ottenere il cambio del suindicato assegno circolare.  In relazione a tanto, aderendo alla richiesta della detta Agenzia del Banco di Napoli, già da giorni gli aveva fatto pervenire la documentazione fiscale della società, nonché copia dell’assegno circolare di cui si chiedeva il cambio unitamente a copia dei propri documenti di identità e codice fiscale.  Il Banco di Napoli di Vairano scalo, quindi, aveva avuto il tempo e la possibilità per accertare e verificare la corretta emissione dell’assegno nonché la regolarità dei dati anagrafici e fiscali della Società X  e del suo legale Rappresentante pro tempore.   Quindi alcun impedimento al cambio dell’assegno o all’apertura di un conto “senza convenzione assegni” per la totale assenza di rischi in capo all’Agenzia. Ma, tutto questo non è bastato; infatti, allorquando, dopo oltre venti giorni dall’invio dei documenti richiesti, il liquidatore della società si è recato nella filiale del Banco di Napoli di Vairano Scalo gli è stato opposto un netto rifiuto all’apertura del conto e al cambio dell’assegno.  Una cosa di una gravità inaudita posto che di fatto veniva impedito al legittimo beneficiario della somma portata dall’assegno circolare di utilizzare l’importo con grave pregiudizio per le obbligazioni assunte dalla Impredil.
In diritto, è l’art. 82 del R.D. 1736/33 che si occupa dell’assegno circolare stabilendo testualmente che lo stesso, emesso da un Istituto autorizzato e per somme che siano presso di esso disponibili, è pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicato dall’emittente.  Quindi è la legge che stabilisce che la somma portata dall’assegno circolare deve essere disponibile al momento dell’emissione e pagabile a vista. Per tale ingiustificato rifiuto, che ha prodotto evidenti danni alla gestione aziendale la Impredil, è stata proposta querela penale nonché citazione per risarcimento danni innanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, competente per territorio.   Quindi, in attesa delle decisioni dei giudici aditi, l’avvocato Di Pietrantonio precisa che il legittimo possessore e beneficiario di un assegno circolare ha il diritto, in ossequio dell’art. 82 R.D. 1736/33, di pretendere dalla Banca emittente il cambio di un assegno circolare. Questo, naturalmente dopo l’accertamento della identità personale del portatore e la verifica sulla bontà del titolo ovvero regolare emissione, integrità e assenza di manomissioni.  Quindi consapevolezza, da parte del cliente, di pretendere il rispetto di un sacrosanto diritto e non di elemosinare un piacere dal direttore di turno. Infatti, analogamente all’assegno bancario, in caso di ingiustificato rifiuto al cambio il legittimo beneficiario può pretenderne il protesto in base al combinato disposto degli artt.82, 83,84 e 876 del R.D. 1736/1933.

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